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Teleconsul Editore S.p.A.

14 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CIPL Agricoltura Operai Lucca: rinnovato il contratto provinciale per i dipendenti del settore

Siglato il rinnovo del contratto per gli operai agricoli della provincia di Lucca con aumenti retributivi, welfare e nuove figure professionali

Le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto il contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lucca insieme alle associazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti, Cia Toscana Nord, inserendo delle importanti novità all’interno del rinnovo. Il contratto integrativo è in vigore dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027, continuando a produrre i suoi effetti fino ad un eventuale rinnovo. 
A tal proposito, a partire da novembre 2024, le retribuzioni sono incrementate del 6,2%. Per quel che concerne, invece, la classificazione del personale sono state introdotte nuove figure professionali, quali: responsabile di sala, capo cuoco e mastro birraio, nell’area agricola legata a enoturismo e gastronomia; bagnino-addetto alla piscina, per aziende che offrono servizi turistici e addetto al birrificio agricolo, specializzato nella produzione artigianale di birra.
In materia di prestazioni welfare, per il fondo integrativo malattia infortunio ed assistenza varia vengono inserite misure di sostegno per gli operai a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato che hanno svolto almeno 102 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti. Nella fattispecie, gli interventi consistono in:
– assegno per la nascita di un figlio di un importo massimo pari a 500,00 euro;
– assegno per l’acquisto di occhiali da vista di un importo massimo pari a 200,00 euro. 
Dal 1° luglio 2025 è operativa la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, al fine di garantire standard elevati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

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14 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 13 gennaio 2025, n. 4).

L’articolo 1372 del codice civile, nel disciplinare l’efficacia del contratto, stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

 

Lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, cosiddetto ”mutuo consenso”, rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto; esso è, infatti, espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale (posto in essere nel loro interesse), anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate fornisce all’Istante la corretta qualificazione fiscale da attribuire, ai fini IRPEF, alle somme da restituire al committente a seguito dello scioglimento del contratto.

 

L’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR prevede che “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

L’articolo 71, comma 2, del TUIR prevede poi che i redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, sostenute nel medesimo periodo d’imposta.

 

Già nella circolare n. 28/E/2006 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che la ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20% del compenso e che le ritenute operate vanno versate nei tempi e nei modi ordinari.

 

Con riferimento al caso di specie, dunque, in relazione al rimborso delle somme anticipate, la Società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla Società, sia nei riguardi del Leasing, sia nei riguardi del Committente.

Le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.

Per quanto concerne l‘indennizzo per inflazione, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, esso costituisce, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, in quanto derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere.

 

Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che la Società dovrà applicare la ritenuta nella misura del 20% sia sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.

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14 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Rinnovo contratti di finanziamento per i pensionati: implementata la procedura “Quote Quinto”

Aggiunta una funzione automatica di controllo che blocca i rinnovi di cessione qualora la stipula sia antecedente al decorso dei termini (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 85).

L’INPS comunica che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini previsti (articolo 39, D.P.R. n. 180/1950 e anche indicazioni degli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018 della Banca d’Italia).

Con il messaggio in commento, pertanto, l’INPS invita  le Banche/Società finanziarie che operano nel settore della cessione del quinto su pensione a non inviare all’Istituto alcuna liberatoria relativa all’avvenuta estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo, nonché qualsiasi altra documentazione cartacea o tramite PEC extra procedura (a eccezione del conto estintivo e ricevuta del CRO/documento equivalente comprovanti l’estinzione del prestito oggetto di rinnovo esterno).

 L’avvio dei controlli automatici

I contratti di rinegoziazione dei finanziamenti, una volta superati positivamente i controlli automatici, restano invariati in sede di acquisizione da parte dell’INPS sia per quanto concerne la decorrenza giuridica, sia per quanto riguarda gli aspetti operativi e amministrativi del piano di ammortamento.

Al fine di garantire la transizione al nuovo regime senza soluzione di continuità, i contratti di rinnovo di cessione notificati all’Istituto che si trovino nella procedura “Quote Quinto” in stato “proposto”, in quanto la notifica è anteriore all’attivazione della funzione di blocco automatico, sono oggetto di verifica amministrativa da parte delle strutture territorialmente competenti dell’INPS. In tali circostanze, qualora i contratti non risultino conformi al limite temporale del pagamento dei 2 quinti delle rate pattuite nel contratto, la procedura “Quote Quinto” segnala alle strutture dell’INPS il mancato decorso del termine con il consueto alert (aggiornato in base ai nuovi criteri di controllo).

 

 

 

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14 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Ist. Socio Assistenziali Agidae: sottoscritta l’ipotesi di accordo

Con il rinnovo previsto un incremento economico di 175,00 euro al livello medio C2

Dopo mesi di intenso confronto negoziale è stata sottoscritta tra Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l’Associazione datoriale Agidae l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2023-2025, applicato agli oltre 17mila lavoratrici e lavoratori degli Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali ed Educativi dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica. 
Dal punto di vista economico si è registrato un incremento complessivo a regime di 175,00 euro per il livello medio C2, da riparametrarsi per gli altri livelli. Gli aumenti saranno erogati in due tranches:
– la prima di 100,00 euro a febbraio 2025;
– la seconda di 75,00 euro ad ottobre 2025.
Sul fronte dell’inquadramento professionale, in particolare per l’area socio-assistenziale educativa, l’intesa ha abrogato la posizione economica A. In relazione alle maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo, per ogni ora prestata dalle 22 alle 6, verrà riconosciuta una maggiorazione del 20% della quota oraria lorda spettante, con un incremento pari al 5%. Stesso trattamento sarà applicato al lavoro festivo ordinario prestato dai lavoratori turnisti. Le ore notturne lavorate durante le giornate festive verranno retribuite con un incremento del 10%, ovvero con una maggiorazione di miglior favore pari al 40% della quota oraria lorda spettante. Il lavoro supplementare verrà retribuito con una maggiorazione del 15%. Tra le misure più significative introdotte in tema di welfare contrattuale, le Parti hanno convenuto di istituire il fondo di previdenza complementare Previfonder; dal 1° febbraio 2025, ogni datore di lavoro sarà tenuto a versare una quota pari al 1,5% della retribuzione per 13 mensilità per ogni dipendente, salvo rinuncia scritta da parte di quest’ultimo. 
Dal punto di vista normativo l’accordo ha introdotto alcune novità in materia di permessi sindacali, contratti a tempo determinato, part-time, previdenza complementare e maternità. In particolare, sulla scorta degli altri rinnovi contrattuali di settore, la disciplina dei contratti a tempo determinato è stata aggiornata, con l’estensione della durata massima fino ai 24 mesi. Per incentivare la stabilizzazione, è altresì stata prevista la possibilità di proroga fino a 36 mesi, a condizione che almeno il 25% dei contratti a tempo determinato vengano convertiti a tempo indeterminato. In tema di tutela della genitorialità, il periodo di astensione obbligatoria per maternità darà diritto ad un’indennità pari al 100% della retribuzione. 
L’intesa sarà sottoposta entro il 30 gennaio alla consultazione assembleare nei luoghi di lavoro su tutto il territorio nazionale. 

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13 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Linee guida per rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Sono state approvate dall’Agenzia delle entrate le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Compliance Model – TCM) in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del D.Lgs. n. 128/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 gennaio 2025, n. 5320).

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

 

La Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale”), in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.

Pertanto, in attuazione delle previsioni contenute nella Legge delega, con il D.Lgs. n. 221/2023 e con il D.Lgs. n. 108/2024 sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.

 

Assumono rilievo centrale le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 221/2023 ha modificato l’articolo 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 edha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 108/2024, contenente “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” ha, poi, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione, in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto delegato, l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del MEF.

 

Per favorire, dunque, la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.

In tale contesto sono state individuate le linee guida dell’Agenzia per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale.

 

In tale contesto sono state individuate le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Si ricorda, infine, che il regime di adempimento collaborativo dal 2024 ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con volume di affari non inferiore a 750 milioni di euro. Dal 2026, questa asticella si abbasserà a 500 milioni e dal 2028 ulteriormente a 100 milioni di euro.

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13 Gennaio 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

CCNL Riscossione Tributi: presentata la piattaforma unitaria

Tra le richieste dei sindacati la riduzione dell’orario di lavoro (35 ore) e l’aumento del 15% di tutte le voci economiche

Nei giorni scorsi Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno sottoscritto la Piattaforma per il rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate Riscossione ed Equitalia Giustizia. 
Di seguito le richieste di maggior rilievo.
Orario e organizzazione del lavoro 
I sindacati chiedono:
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 ore;
– la riduzione dell’orario di sportello a 6 ore.
L’ampliamento delle flessibilità orarie.
Inquadramento professionale
Viene richiesta l’eliminazione delle attività specialistiche previste nelle declaratorie.
Formazione 
In merito alle ore di formazione viene richiesto che le ulteriori 26 ore annuali vengano retribuite e svolte in orario di lavoro con apposito giustificativo.
Intelligenza Artificiale
Si richiede l’istituzione di un “Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione”.
Ferie
In merito alle ferie si richiede il riconoscimento di una giornata di ferie in più per tutte le lavoratrici ed i lavoratori.
Parte economica
I sindacati chiedono l’aumento del 15% di tutte le voci economiche e l’estensione dell’assistenza sanitaria a tutte le
lavoratrici ed i lavoratori con un minimo di  500,00 euro. 

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